Come scrivere un accordo di riservatezza (N.D.A.)

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1. Definizione di NDA

Un accordo di riservatezza (in inglese N.D.A. – Non Disclosure Agreement) è una scrittura privata che due o più soggetti sottoscrivono per mantenere riservate specifiche informazioni e vincolare le parti alla non divulgazione a terzi, salvo diversamente concordato.

In generale, in ambito lavorativo, pensiamo al rapporto di lavoro dipendente, alla collaborazione con lavoratori autonomi, a trattative tra imprenditori, è normale condividere informazioni commerciali.

Pertanto, un accordo di riservatezza serve per proteggere specifiche informazioni e regolare il loro utilizzo. Questo può avvenire anche quando le parti non hanno ancora sottoscritto alcun contratto che li vincoli. Ad esempio, quando le parti stanno valutando una collaborazione commerciale, quindi durante la trattativa, e hanno la necessità di scambiarsi informazioni.

Un accordo di riservatezza serve per evitare che le parti possano utilizzare le informazioni acquisite durante una trattativa o un precedente rapporto, per scopi diversi da quelli concordati. Uno tra tutti, l’accordo mira ad evitare che tali informazioni possano essere utilizzate per fare concorrenza sleale all’altra parte.

a cosa serve l'accordo di riservatezza

2. Attenzione ai c.d. accordi “standard”

Oggi è molto semplice scaricare (spesso gratuitamente) o acquistare online accordi di riservatezza c.d. “standard”, modelli da poter utilizzare in autonomia ai quali poter apportare le modifiche a seconda delle necessità.

E’ necessario prestare molta attenzione alle bozze che si utilizzano, perchè l’accordo di riservatezza si presta ad una personalizzazione profonda e c’è il rischio di utilizzare un testo non adatto alla propria situazione.

La conseguenza più grave potrebbe essere quella di non tutelare adeguatamente le informazioni riservate e di subire un danno dalla loro divulgazione non autorizzata.

3. Normativa relativa all’accordo di riservatezza

L’accordo di riservatezza (“NDA”) è una forma contrattuale mutuata dagli ordinamenti anglosassoni e non trova nell’ordinamento italiano una disciplina generale.

Nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato la riservatezza la troviamo nell’obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro. L’art. 2105 c.c. “Obbligo di fedeltà” stabilisce che: “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”.

In questo caso, un eventuale patto di riservatezza può essere inserito nel contratto di lavoro.

Il legislatore, in un ambito molto più specifico, quale il Codice di Proprietà Industriale, indica esplicitamente le informazioni che costituiscono oggetto di tutela, cioè le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

  • a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
  • b) abbiano valore economico in quanto segrete;
  • c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete (art. 98 Codice di Proprietà Industriale – C.P.I.).

Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui al citato articolo 98 C.P.I., ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo.

Infine, non bisogna mai dimenticare un principio generale del nostro ordinamento, cioè che “il contratto (quindi anche un accordo di riservatezza) deve essere eseguito secondo buona fede” (art. 1375 c.c.).

4. I soggetti coinvolti nell’NDA

Nell’accordo è necessario individuare i soggetti coinvolti: il proprietario delle informazioni e il soggetto obbligato alla riservatezza. Naturalmente, i soggetti possono essere più di due e la riservatezza può esser reciproca, entrambi i soggetti possono aver interesse a proteggere le rispettive informazioni.

Qualora una delle parti sia un soggetto giuridico, è necessario verificare i poteri di rappresentanza della persona che firma l’accordo.

5. Informazioni riservate

Le informazioni riservate da proteggere possono essere di varia natura ed è fondamentale analizzarle caso per caso.

L’imprenditore è l’unico a conoscere la reale importanza e le caratteristiche delle informazioni aziendali riservate da proteggere, ma non ha le capacità tecnico-giuridiche per scrivere l’accordo. Questo è il motivo per cui è necessario rivolgersi ad un avvocato.

Scrivere un accordo poco chiaro, dimenticarsi di inserire alcune informazioni o non descriverle nel modo corretto, sono errori che possono causare un grave danno all’attività commerciale, causato dalla divulgazione non autorizzata di tali informazioni.

Rappresentano, ad esempio, informazioni riservate “I dati di carattere commerciale relativi a elenchi clienti, fornitori, prezzi, fatturati, custoditi da ex dipendenti o collaboratori, e successivamente utilizzati in altre attività commerciali concorrenti, costituiscono informazioni riservate dell’imprenditore e, conseguentemente, la diffusione di tale patrimonio configura un’ipotesi di concorrenza sleale es art. 2598, n. 3, c.c.. Le notizie inerenti alla clientela, oltre a quelle relative alle condizioni economiche dei rapporti contrattuali con la clientela, non sono destinate ad essere divulgate al di fuori dell’azienda e, come tali, sono per loro natura riservate, indipendentemente dal fatto che esse fossero accessibili ai dipendenti dell’impresa nella normale esplicazione del loro lavoro” (Tribunale di Milano n. 12214/2016).

Può essere tutelato il c.d. Know-how aziendale, quindi il patrimonio di conoscenze pratiche derivanti da esperienze, patrimonio che è segreto. Il know-how comprende conoscenze indispensabili per svolgere una determinata attività, ad esempio, per la vendita, la rivendita, la gestione o l’organizzazione dei beni o servizi contrattuali. Il know-how deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità.

perchè sottoscrivere un nda

Si evidenzia come integri il know-how tutelato dall’art. 98 C.P.I. non qualsivoglia informazione aziendale, ma solo quelle informazioni idonee (nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi) a conferire al detentore uno specifico vantaggio competitivo rispetto a chi non ne dispone, il cui valore economico è rappresentato dal costo che questi dovrebbe sopportare per provvedere alla loro autonoma riproduzione (Cass. civ. Sez. I, Ord., n. 37362).

Inoltre, la tutela del know how ex artt. 98 e 99 C.P.I. presuppone la prova del contenuto delle informazioni “riservate” (le quali non devono perciò essere note o facilmente accessibili), del loro valore economico e dei mezzi di protezione attuati.

La mancanza di prove sulla sussistenza di informazioni riservate elimina in radice la possibilità di ritenere dette informazioni non divulgabili a terzi.

In conclusione, per accedere alla tutela del segreto commerciale, come stabilito dagli artt. 98 e 99 del c.p.i. (codice della proprietà industriale ed intellettuale) è necessario che le informazioni detenute dall’azienda rispettino le tre condizioni cumulative sopra menzionate: le informazioni devono essere segrete; devono avere valore economico in quanto segrete; il detentore delle informazioni deve avere adottato misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete (Tribunale di Venezia, sez. spec. in materia di imprese, Ordinanza, 10.01.2022).

6. NDA: forma scritta tradizionale o digitale

Un accordo di riservatezza può essere sottoscritto in modo tradizionale, quindi firmando un accordo cartaceo o digitalmente, con firma elettronica.

E’ consigliabile predisporre un accordo molto dettagliato e non lasciare, come purtroppo accade spesso nella vita quotidiana, la regolamentazione dei rapporti a messaggi di testo (Ad esempio: whatsapp), e-mail, oltre a messaggi vocali e video .

La facilità con la quale oggi si ha accesso alla tecnologia sottopone le persone (imprenditori e non) a maggiori rischi rispetto al passato. Pensiamo, ad esempio, al numero ingente di messaggi vocali utilizzati e al rischio di affermare concetti o divulgare informazioni (anche involontariamente) che possono pregiudicare gli effetti dell’accordo di riservatezza.

7. Conseguenze in caso di mancato rispetto dell’accordo di riservatezza

Cosa accade se una delle parti non rispetta l’accordo di riservatezza e trasmette le informazioni riservate a terzi?

In questi casi, l’accordo può prevedere – significa che è necessario inserire una apposita clausola nell’accordo – il pagamento di una somma a titolo di penale convenzionale ex art. 1382 c.c.. La penale, se prevista nell’accordo, è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.

Questo significa che non posso chiedere altro?

No, se l’accordo lo prevede, è possibile riservarsi il diritto di chiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Spero che l’articolo ti abbia chiarito le idee su cosa sia un accordo di riservatezza, sulla sua complessità e su come debba essere scritto.

avv. Gianfranco Leggio

(tutti i diritti riservati)

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