Intelligenza artificiale: cos’è e quando si applica il regolamento (UE) n. 1689/2024

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1. Quadro normativo

Il 13 marzo 2024 il Parlamento europeo ha approvato il testo definitivo (successivamente il 21 maggio 2024 anche dal Consiglio UE) del Regolamento della comunità Europea 13 giugno 2024 n. 2024/1689/UE (“AI Act”) che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull’intelligenza artificiale) (Testo rilevante ai fini del SEE).

È un provvedimento storico, perché è la prima normativa uniforme su questo genere di tecnologie, ad eccezione dell’Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence firmato dal Presidente USA Biden il 30 ottobre 2023.

1.1 Definizioni utili a comprendere il regolamento n. 1689/2024

Per comprendere il regolamento sull’intelligenza artificiale, è necessario conoscere il significato di alcune parole o espressioni definite all’interno dello stesso regolamento. Qui di seguito è possibile scaricare un file dove sono indicate tutte le definizioni contenute nel regolamento:

2. Qual è lo scopo del regolamento UE sull’intelligenza artificiale?

Lo scopo del regolamento sull’intelligenza artificiale è:

  • migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme, in particolare, per quanto riguarda lo sviluppo, l’immissione sul mercato, la messa in servizio e l’uso di sistemi di intelligenza artificiale (sistemi di IA) nell’Unione, in conformità dei valori dell’Unione;
  • promuovere la diffusione di un’intelligenza artificiale antropocentrica e affidabile, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentalisanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell’ambiente;
  • proteggere contro gli effetti nocivi dei sistemi di IA nell’Unione, nonché promuovere l’innovazione

Il regolamento garantisce la libera circolazione transfrontaliera di beni e servizi basati sull’IA, impedendo così agli Stati membri di imporre restrizioni allo sviluppo, alla commercializzazione e all’uso di sistemi di IA, salvo espressa autorizzazione del presente regolamento.

Il regolamento stabilisce:

  • (a)  regole armonizzate per l’immissione sul mercato, la messa in servizio e l’uso dei sistemi di IA nell’Unione;
  • (b)  divieti di talune pratiche di IA;
  • (c)  requisiti specifici per i sistemi di IA ad alto rischio e obblighi per gli operatori di tali sistemi;
  • (d)  regole di trasparenza armonizzate per determinati sistemi di IA;
  • (e)  regole armonizzate per l’immissione sul mercato di modelli di IA per finalità generali;
  • (f)  regole in materia di monitoraggio del mercato, vigilanza del mercato, governance ed esecuzione;g)  misure a sostegno dell’innovazione, con particolare attenzione alle PMI, comprese le start-up.

3. Cos’è l’intelligenza artificiale?

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Un sistema di intelligenza artificiale (IA) è un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall’input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali (art. 3.1 del Regolamento).

4. Come si applica il Regolamento sull’intelligenza artificiale?

Il regolamento sull’intelligenza artificiale si applica in modo differente in base a specifici casi individuati dal legislatore europeo.

4.1 Applicazione generale

Il regolamento sull’intelligenza artificiale si applica:

  • ai fornitori che immettono sul mercato o mettono in servizio sistemi di IA o immettono sul mercato modelli di IA per finalità generali nell’UE, indipendentemente dal fatto che siano stabiliti o ubicati nell’Unione o in un paese terzo;
  • ai deployer* dei sistemi di IA che hanno il loro luogo di stabilimento o sono situati all’interno dell’Unione;
  • ai fornitori e ai deployer di sistemi di IA che hanno il loro luogo di stabilimento o sono situati in un paese terzo, laddove l’output** prodotto dal sistema di IA sia utilizzato nell’Unione;
  • agli importatori e ai distributori di sistemi di IA;
  • ai fabbricanti di prodotti che immettono sul mercato o mettono in servizio un sistema di IA insieme al loro prodotto e con il loro nome o marchio;
  • ai rappresentanti autorizzati di fornitori, non stabiliti nell’Unione;
  • alle persone interessate che si trovano nell’Unione.

4.2 Sistemi di IA ad alto rischio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento sull’intelligenza artificiale relativo a prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell’Unione elencata nell’allegato I, sezione B

A questi sistemi di intelligenza artificiale (IA) si applicano unicamente l’articolo 6, paragrafo 1, gli articoli da 102 a 109 e l’articolo 112.  L’articolo 57 si applica solo nella misura in cui i requisiti per i sistemi di intelligenza artificiale (IA) ad alto rischio a norma del presente regolamento siano stati integrati in tale normativa di armonizzazione dell’Unione.

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4.3 Quando non si applica il regolamento sull’intelligenza artificiale? 

Il regolamento (art. 2) sull’intelligenza artificiale non si applica:

  • settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione e, in ogni caso, non pregiudica le competenze degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale, indipendentemente dal tipo di entità incaricata dagli Stati membri di svolgere compiti in relazione a tali competenze;
  • ai sistemi di intelligenza artificiale (IA) se e nella misura in cui sono immessi sul mercato, messi in servizio o utilizzati con o senza modifiche esclusivamente per scopi militari, di difesa o di sicurezza nazionale, indipendentemente dal tipo di entità che svolge tali attività;
  • ai sistemi di intelligenza artificiale (IA) che non sono immessi sul mercato o messi in servizio nell’Unione, qualora l’output sia utilizzato nell’Unione esclusivamente per scopi militari, di difesa o di sicurezza nazionale, indipendentemente dal tipo di entità che svolge tali attività;
  • non si applica alle autorità pubbliche di un paese terzo né alle organizzazioni internazionali che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento a norma del paragrafo 1 art. 2 del regolamento (casi elencati nel precedente punto 4.1), laddove tali autorità o organizzazioni utilizzino i sistemi di IA nel quadro della cooperazione o di accordi internazionali per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie con l’Unione o con uno o più Stati membri, a condizione che tale paese terzo o organizzazione internazionale fornisca garanzie adeguate per quanto riguarda la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone;
  • ai sistemi di IA o modelli di IA, ivi compresi i loro output, specificamente sviluppati e messi in servizio al solo scopo di ricerca e sviluppo scientifici;
  • non si applica alle attività di ricercaprova o sviluppo relative a sistemi di IA o modelli di IA prima della loro immissione sul mercato o messa in servizio. Tali attività sono svolte in conformità del diritto dell’Unione applicabile. Le prove in condizioni reali non rientrano in tale esclusione;
  • agli obblighi dei deployer che sono persone fisiche che utilizzano sistemi di IA nel corso di un’attività non professionale puramente personale;
  • ai sistemi di IA rilasciati con licenza libera e open source, a meno che non siano immessi sul mercato o messi in servizio come sistemi di IA ad alto rischio o come sistema di IA rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 5 o 50.

4.4 Il regolamento sull’intelligenza artificiale lascia impregiudicate specifiche normative

Il regolamento sull’intelligenza artificiale lascia impregiudicate le seguenti normative:

  • disposizioni sulla responsabilità dei prestatori di servizi intermediari di cui al capo II del regolamento (UE) 2022/2065 – REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (Testo rilevante ai fini del SEE);
  • il regolamento (UE) 2016/679 sui dati personali o (UE) 2018/1725 o la direttiva 2002/58/CE o (UE) 2016/680, fatti salvi l’articolo 10, paragrafo 5, e l’articolo 59 del regolamento;
  • le norme stabilite da altri atti giuridici dell’Unione in materia di protezione dei consumatori e di sicurezza dei prodotti.

4.5 Disposizioni più favorevoli per i lavoratori

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Il regolamento non osta a che l’Unione o gli Stati membri mantengano o introducano disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori in termini di tutela dei loro diritti in relazione all’uso dei sistemi di IA da parte dei datori di lavoro, o incoraggino o consentano l’applicazione di contratti collettivi più favorevoli ai lavoratori.

5. Quando è entrato in vigore e quando si applica il regolamento sull’intelligenza artificiale?

Il regolamento (UE) n. 1689/2024 – entrato in vigore il 1° agosto 2024 – si applica a decorrere dal 2 agosto 2026 (art. 113).

5.1 Ecco quali parti del regolamento si applicano dal 2 febbraio 2025

Dal 2 febbraio 2025 si applicano:

  • il capo I (Disposizioni Generali);
  • il capo II (Pratiche di IA vietate).

5.2 Ecco quali parti del regolamento si applicano dal 2 agosto 2025

Dal 2 agosto 2025 si applicano:

  • il capo III, sezione 4 (Autorità di notifica e organismi notificati);
  • il capo V (Modelli di IA per finalità generali);
  • il capo VII (Governance);
  • il capo XII (Sanzioni);
  • l’articolo 78.

Ad eccezione dell’articolo 101.

5.3 Ecco quali parti del regolamento si applicano dal 2 agosto 2027

Dal 2 agosto 2027 si applica l’articolo 6, paragrafo 1 (Classificazione dei sistemi di IA come “ad alto rischio”).

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